7. Il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, per un viaggio di almeno 8 ore e che ha accesso a una cabina letto, deve prendere le altre parti del periodo di riposo settimanale regolare in un alloggio adeguato o è autorizzato a trascorrere tali parti del riposo settimanale regolare a bordo del veicolo?
Articolo 9
A norma dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006, i periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non devono essere effettuati a bordo di un veicolo. Devono essere effettuati in un alloggio adeguato, come specificato nel regolamento.
L' articolo 9, paragrafo 1, del regolamento riguarda il caso in cui un conducente accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e prevede in questo contesto alcune deroghe. Pur facendo riferimento all'articolo 8 nel suo complesso, esso non consente di derogare al divieto di effettuare alcuni tipi di riposo a bordo del veicolo di cui all'articolo 8, paragrafo 8. Al contrario, come risulta dalla sua formulazione, le deroghe ivi consentite possono riguardare solo la possibilità di "interrompere" determinati periodi di riposo, vale a dire un periodo di riposo giornaliero regolare, un periodo di riposo settimanale ridotto o un riposo settimanale regolare. L'articolo deroga pertanto solo alla disposizione secondo cui un "riposo" costituisce "qualsiasi periodo ininterrotto durante il quale un conducente può disporre liberamente del suo tempo".
Di conseguenza, il conducente non può, prima dell'imbarco e/o dopo lo sbarco dal traghetto/treno, trascorrere una parte del suo riposo settimanale regolare a bordo del veicolo.