La nozione di “giorni”, così come definiti dal Regolamento (CE) 1072/2009, si riferisce ai giorni di calendario e non solo a un periodo di 24 ore. Pertanto, il periodo complessivo di 7 giorni di cui all'articolo 8(2) del sopra citato regolamento decorre dalle ore 00.00 del giorno successivo all'esecuzione del trasporto internazionale in ingresso. Il cabotaggio deve pertanto terminare entro le 23.59 del settimo giorno.
Esempio pratico. Se il trasporto internazionale in ingresso è effettuato in qualsiasi momento in un determinato lunedì, le operazioni di cabotaggio devono terminare alla fine del lunedì successivo. Poiché i giorni di calendario sono quelli presi in considerazione, negli Stati membri in cui il periodo comprende i giorni festivi o i giorni in cui il traffico è limitato o vietato, la possibilità di effettuare operazioni di cabotaggio può di conseguenza essere più limitata nel tempo.