Ai sensi dell’art. 8(2bis), un trasportatore non è autorizzato a effettuare trasporti di cabotaggio, con lo stesso veicolo, nello stesso Stato membro entro quattro giorni dalla fine del suo cabotaggio in tale Stato membro. La disposizione non pregiudica pertanto il diritto di effettuare tre operazioni di cabotaggio consecutive nello Stato membro ospitante nei sette giorni successivi a un trasporto internazionale in ingresso, a condizione che siano trascorsi quattro giorni dall'ultimo scarico effettuato nel precedente periodo di operazioni di cabotaggio effettuato in tale Stato membro.
Il periodo di riflessione di 4 giorni si applica ogni volta che un cabotaggio viene completato e il veicolo lascia lo Stato membro ospitante, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate solo una o più operazioni di cabotaggio prima che il veicolo lasci lo Stato membro in questione.
Durante questo periodo di "raffreddamento" è tuttavia possibile effettuare operazioni di cabotaggio in un altro Stato membro. È inoltre possibile che un trasportatore effettui una o più operazioni transfrontaliere da o verso lo Stato membro in cui ha avuto luogo il cabotaggio (rispettivamente verso o da un altro Stato membro o da un paese terzo) nei quattro giorni precedenti, o che transiti o rimanga nello Stato membro in cui il cabotaggio è avvenuto senza effettuare operazioni di cabotaggio.
Il periodo di raffreddamento inizia dalla fine dell'operazione di cabotaggio precedente l'uscita dallo Stato membro interessato. Quando vi sono diversi punti di scarico all'interno di un'unica operazione di cabotaggio, l'ultimo scarico dovrebbe essere quello preso in considerazione.
Esempio pratico. Se un trasportatore effettua un'operazione di cabotaggio nello Stato membro A in seguito a un trasporto internazionale, ed effettua un'altra operazione di cabotaggio nello Stato membro B, non può effettuare un'operazione di cabotaggio nello Stato membro A entro quattro giorni dalla fine dell'operazione di cabotaggio nello Stato membro A. Dopo l'operazione di cabotaggio nello Stato membro B, può transitare attraverso gli Stati membri A e B e può effettuare nuovi trasporti internazionali verso tali Stati membri. Tuttavia, in quest'ultimo caso, non sarà consentito effettuare nuove operazioni di cabotaggio nello Stato membro A o B fino a quattro giorni dopo lo scarico dell'ultima operazione di cabotaggio in tale Stato membro A o B.