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Sanzioni previste nei corridoi europei per mancato retrofit Analisi delle sanzioni previste nei differenti stati che insistono sui corridoi europei della logistica

I veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 15 giugno 2019 devono essere dotati di un tachigrafo intelligente versione 1 (V1). Per favorire una maggiore selettività dei controlli stradali, i tachigrafi intelligenti sono collegati a un segnale GNSS e al contempo di una tecnologia di comunicazione remota (DSRC).

Inoltre, come previsto dal Pacchetto Mobilità I, a partire dal 21 agosto 2023 i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati del Tachigrafo Intelligente di seconda versione (V2). 
La seconda versione di tachigrafo intelligente, ha diversi miglioramenti rispetto alla prima versione, come ad esempio la registrazione automatica dei valichi di frontiera, della posizione del veicolo durante le operazioni di carico/scarico, tutte operazioni possibili grazie all'utilizzo del sistema di autenticazione fornito da Galileo, OSNMA.

Ciò nonostante, nel momento in cui è diventata obbligatoria l'installazione dei tachigrafi nei veicoli, la situazione a livello economico e sociale, e nel contesto tecnologico attuale che stiamo vivendo, ha determinato una situazione in cui un solo brand di Tachigrafi Intelligenti di versione 2 risultasse omologato sul mercato, benché in quantità non sufficiente per soddisfare il volume di domanda dei nuovi veicoli professionali da immatricolare.

Di fronte a questa situazione, i paesi dell'Unione europea hanno articolato misure a livello nazionale per consentire al settore dei trasporti professionali e ai costruttori di veicoli, di potersi adeguarsi alla nuova domanda di dispositivi tachigrafici cercando di evitare ritardi nelle immatricolazioni dei veicoli destinati ad uso professionale.


In linea con questo principio, la direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione dell'Unione europea, ha ritenuto che gli Stati membri potessero applicare una deroga posticipando il termine al 31 dicembre 2023 per le possibili installazioni del tachigrafo intelligente di prima versione (V1) nei veicoli immatricolati dopo il 21 agosto 2023, sia nei casi in cui il veicolo venga utilizzato per il trasporto nazionali e internazionali.

Le norme in materia di trasporto su strada, in particolare quelle relative al tachigrafo (RUE 165/2014) e ai tempi di guida e di riposo (RCE 561/2006), sono gli stessi per tutte le imprese di trasporto stabiliti nei paesi membri dell'Unione europea.

Anche la classificazione delle infrazioni gravi delle norme in materia di trasporti su strada è comune a tutti gli stati (allegato III della direttiva 2006/22/CE) e può comportare la perdita dell'onorabilità come trasportatore su strada.
Tuttavia, le sanzioni non sono uniformi e ogni Stato membro applica le proprie. Anche l'introduzione del tachigrafo intelligente versione 2 (V2) è stata effettuata con le stesse modalità in tutti i Stati.

Lo scopo di questa guida è informare le aziende di trasporto e i conducenti circa le sanzioni previste per il mancato retrofit del tachigrafo o per l'equipaggiamento di un tachigrafo diverso dalla versione corrispondente; si analizzerà inoltre il modo in cui ciascuno Stato attua l'introduzione del tachigrafo intelligente versione 2.

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